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 ROYAL MONACO RIVIERA      ISSN 2057-5076

Diffamazione e diritto all’oblìo: la Corte di Strasburgo contraria alla rimozione degli articoli dagli archivi web.

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PRIMO WEB MAGAZINE DI MONACO EDITO IN CARTACEO.      

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Diffamazione e diritto all’oblìo: la Corte di Strasburgo contraria alla rimozione degli articoli dagli archivi web. Secondo il Tribunale anziché rimuovere l’articolo dall’archivio del giornale è sufficiente inserire una nota che informa il pubblico della pronuncia dei giudici che hanno accertato il carattere diffamatorio dell’articolo

 


Milano,  2 settembre 2013. Rimuovere un articolo dall’archivio di un sito d’informazione equivale a una censura: lo stabilisce la Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo anche se un tribunale nazionale ha accertato una violazione del diritto alla reputazione. Ne dà notizia il Sole-24Ore di oggi che riporta la sentenza della Corte di Strasburgo su un caso polacco (sentenza del 16 luglio 2013 sul ricorso n. 33846/07). La Corte di Strasburgo ricorda che gli archivi web dei giornali non solo sono protetti dall’articolo 10 della Convenzione che garantisce la libertà di espressione, ma rivestono anche un ruolo centrale di una società democratica per il valore storico. Il pronunciamento della Corte di Strasburgo è in controtendenza rispetto all’intervento del Garante della privacy italiano e a una recente sentenza della Cassazione (la n. 5525 del 2012) oltre che al Tribunale di Ortona che aveva costretto il sito www.primadanoi.it a cancellare dall’archivio online un articolo del 2008 giudicato non più attuale. Secondo la Corte di Strasburgo anziché rimuovere l’articolo dall’archivio del giornale è sufficiente inserire una nota che informa il pubblico della pronuncia dei giudici che hanno accertato il carattere diffamatorio dell’articolo. (in http://www.odg.mi.it/attualit%C3%A0/diffamazione-e-diritto-all%E2%80%99obl%C3%ACo-la-corte-di-strasburgo-contraria-alla-rimozione-degli-art)


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L’articolo del sole 24 Ore


Diffamazione. Dalla Corte di Strasburgo


No alla rimozione di articoli da internet


 


di Marina Castellaneta


La rimozione di un articolo dal sito internet di una testata giornalistica è contraria alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Gli archivi dei giornali sono infatti protetti dal diritto alla libertà di espressione e, quindi, la rimozione di un testo è una misura sproporzionata. Questo anche se un tribunale nazionale abbia accertato, rispetto all'articolo, una violazione del diritto alla reputazione. In questi casi, una misura compatibile con la Convenzione europea è l'inserimento di una nota che informi il pubblico della pronuncia dei giudici che ha accertato il carattere diffamatorio dell'articolo.


Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell'uomo che, con la sentenza del 16 luglio sul ricorso 33846/07, si è pronunciata sul difficile equilibrio tra libertà di stampa e diritto alla reputazione nei casi di diffusione di articoli attraverso internet.


La sentenza riguardava un caso polacco, ma i principi stabiliti dalla Corte sono vincolanti in ogni Stato parte alla Convenzione.


Questi i fatti. Due giornalisti erano stati condannati per diffamazione a mezzo stampa per alcuni articoli nei quali avevano descritto il ruolo di due avvocati negli affari di alcuni politici. Gli avvocati si erano rivolti nuovamente ai giudici polacchi chiedendo la rimozione degli articoli dal sito internet del giornale, ma le istanze erano state respinte. Di qui il ricorso a Strasburgo che ha dato torto ai ricorrenti. Infatti, per la Corte, gli archivi web dei giornali non solo sono protetti dall'articolo 10 della Convenzione (che garantisce la libertà di espressione), ma rivestono anche un ruolo centrale in una società democratica per il valore storico.


È vero che gli Stati devono anche tutelare la reputazione di ogni individuo e che hanno un ampio margine di apprezzamento nella scelta delle misure da adottare, ma le autorità nazionali devono prestare una particolare cautela nell'adottare misure o sanzioni verso la stampa in grado di compromettere o scoraggiare la loro funzione nei dibattiti su questioni di interesse generale.


Strasburgo ha inoltre fornito alcune indicazioni per il legislatore nazionale, che non può trattare nello stesso modo le informazioni fornite attraverso la carta stampata e quelle diffuse attraverso il web. L'utilizzo di questo strumento, infatti, serve miliardi di persone e questo può comportare effetti più gravi nel caso di lesione della reputazione.


Nel predisporre la normativa nazionale gli Stati devono quindi tenere conto che gli archivi dei giornali rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 10 e che hanno un valore fondamentale, tanto più perché accessibili, in molti casi, gratuitamente. Di conseguenza, le misure per tutelare la reputazione devono essere proporzionali. Da escludere, quindi, una forma di censura come la rimozione dell'articolo dal sito perché è sufficiente imporre una postilla che richiami la pronuncia del tribunale nazionale con la quale è stato accertato il carattere diffamatorio dell'articolo



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