Agrigento, 27 aprile 2012. Tra poche settimane la terza sezione penale della
Corte di Cassazione pronuncerà una sentenza che potrebbe essere determinante per il futuro del web in Italia. In assenza di leggi dello Stato chiare e definitive, e in una
situazione politica e civile assai confusa, i giudici, esprimendosi sul caso dello storico e saggista Carlo Ruta, dovranno affrontare un dilemma giurisprudenziale che oggi è cruciale: i blog
possono continuare a esistere e operare liberamente oppure debbono essere parificati agli organi di stampa e assoggettati alla legge n. 47 del 1948? Questa legge, introdotta in un momento
difficile, prevede sanzioni penali, incluse pene carcerarie, nel caso in cui vengano elusi una serie di obblighi, uno dei quali è la registrazione delle testate giornalistiche in
tribunale.
Il web è una risorsa vitale della democrazia. Da oltre un decennio, attraverso i blog passano informazione,
ricerca storica, studi scientifici di ogni genere, documentazione sociale e civile. Una condanna definitiva, dopo due sentenze di merito, potrebbe creare un significativo punto fermo
giurisprudenziale per chiudere i conti con la comunicazione in rete. L’assoluzione scongiurerebbe questo pericolo e creerebbe un importante fondamento giurisprudenziale per il legislatore,
perché possa legiferare in maniera conseguente. Ancora una volta è in discussione la libertà di espressione, di ricerca e d’informazione, di cui è garante la Costituzione del
Paese.
Info legali: avv. Daniele Minotti 335.5949404 - avv. Giuseppe Arnone
335.457261
Altro: G. Corradini 347.4862409
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
STAMPA CLANDESTINA:
CONDANNA BIS
al BLOGGER CARLO RUTA.
La Corte d’Appello di Catania ha applicato al web la legge 47/1948 sulla stampa.
In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6702
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Libertà sul web
e caso Ruta.
Sentenza shock
Le motivazioni della condanna non appartengono ai contesti di una vera democrazia. Secondo il giudice di Modica, il blog
“Accadeinsicilia” era addirittura un giornale quotidiano. Per l’informazione in rete potrebbe essere l’inizio del countdown. Carlo Ruta era imputato “del reato p. e p. dagli artt. 5 e 16 della
legge 08.02.1948 n. 47 (“stampa clandestina”, ndr), per avere intrapreso la pubblicazione del giornale di informazione civile denominato “Accade in Sicilia” e diffuso sul sito internet
www.accadcinsicilia.net senza che fosse stata eseguita la registrazione presso la cancelleria del Tribunale di Modica, competente per territorio”.
La sentenza di Modica in allegato
In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=2264
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=5507
La questione della registrazione delle testate giornalistiche esaminata anche sotto il
profilo storico. La terza legge sull’editoria (n. 62/2001) “letta” alla luce della delibera n. 236/2001 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; dell’articolo 31 (punto a)
della legge n. 39/2002; dell’articolo 7 (comma 3) del Dlgs n. 70/2003; del Cnlg Fnsi/Fieg e della legge professionale dei giornalisti n. 69/1963.
Testate on-line, la registrazione
presso i tribunali obbligatoria
quando l’editore chiede
finanziamenti pubblici,
prevede di conseguire ricavi,
rispetta una regolare periodicità
e impiega giornalisti.
Nel Roc soltanto gli editori.
Blog: tutti da registrare?
Si può sostenere legittimamente e ragionevolmente che sono da registrare nei tribunali (con un direttore responsabile) tutte le
libere manifestazioni del pensiero rivolte al pubblico e strutturate come “giornale” (sia esso di carta, radiofonico, televisivo, oppure utilizzante ”ogni altro mezzo di
diffusione ” che oggi è internet). Una sentenza milanese va in questa direzione:“Alla luce della complessiva normativa in tema di
pubblicazioni diffuse sulla rete Internet, risulta ormai acquisito all’ordinamento giuridico il principio della totale assimilazione della pubblicazione cartacea a quella diffusa in via
elettronica, secondo quanto stabilito esplicitamente dall’articolo 1 della legge 62/2001. Tale definizione incide e amplia quella
contenuta nel Rdlg 561/1946 secondo cui non si può procedere al sequestro delle edizioni dei giornali, di pubblicazioni o stampati – contemplati nell’Editto della stampa 26
marzo 1848 n. 695 – se non in virtù di una sentenza irrevocabile ” (Tribunale di Milano, II sezione civile, sentenza 10-16 maggio 2002 n. 6127 in Guida al
Diritto n. 47 del 7 dicembre 2002).
analisi di Franco Abruzzo
INDICE
1. Premessa storica. L’Italia dalla Monarchia alla Repubblica: dal “permesso” di stampare alla libertà di registrare le testate
presso i tribunali.
2. La lettura incrociata di nuove e vecchie norme. Obbligo di registrazione della testata telematica soltanto quando
l’editore intende avvalersi delle provvidenze statali.
3. Nel Roc gli editori che prevedono ricavi dalla loro attività e finanziamenti statali.
4. Due tipi di prodotto editoriale (senza o con periodicità regolare ).
5. I vincoli della legge n. 47/1948 sulla stampa. Il direttore responsabile e la registrazione della
testata.
6. La legge 223/1990 ( o "legge Mammì") modello per i giornali della rete.
7. L’informazione “spontanea”.
8. La questione dell’articolo 21 della Costituzione risolto con la sentenza n. 2/1971 della Corte
costituzionale.
9. La legge professionale dei giornalisti e la registrazione delle testate giornalistiche. Il ruolo del
direttore responsabile
10. Conclusioni sulla registrazione delle testate ondine. Nessuno si può “sottrarre ad una disciplina che è
stata riconosciuta costituzionalmente valida per ogni tipo
di giornale” (sentenza n. 2/1971 della Corte costituzionale).
11. La questione legata ai blog. Registrazione in Tribunale? No, se si utilizza il blog semplicemente come
strumento di comunicazione ove tutti indistintamente possono esprimere le proprie opinioni sui più svariati argomenti. Sì, se si usa il blog come strumento tramite il quale
fare informazione. Il blogger che diffama rischia la condanna sia in sede penale sia in sede
civile.
Appendice (norme di riferimento).