Decreto di proroga dei termini, la Camera approva la proroga della franchigia per i frontalieri e delle detrazioni dei carichi di famiglia
L'aula di Montecitorio ha votato, il 26 gennaio, la questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 216 del 2012 che proroga i termini previsti
da disposizioni legislative. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato, che verosimilmente lo approverà senza modifiche.
Il cosiddetto decreto Mille Proroghe – anche se spesso è stato oggetto di regalie a varie corporazioni – ha una funzione importante per assicurare il funzionamento di alcuni dispositivi
legislativi temporanei indispensabili per il Paese. Tra di essi alcuni approvati interessano anche gli italiani all'estero, in particolare:
- le detrazioni per carichi familiari relative al personale operante all'estero ma assoggettato al fisco italiano;
- la proroga della franchigia per i lavoratori frontalieri italiani;
- le tariffe agevolate per le imprese iscritte al Registro degli Operatori di Comunicazione le associazioni e organizzazioni senza fini di lucro;
- gli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.
Nel mio intervento in Parlamento, durante la discussione generale sul decreto, avevo chiesto al Governo e ai colleghi parlamentari una maggiore attenzione per i cittadini italiani residenti
all'estero, alla luce degli spropositati tagli effettuati in questi ultimi anni sui vari ambiti d'intervento per le comunità italiane emigrate.
Si deve riconoscere che, nonostante l'emergenza finanziaria, vi è stato un atteggiamento costruttivo della Commissione e del Governo, che hanno approvato gli emendamenti a favore delle
lavoratrici e dei lavoratori frontalieri, nonché dei cittadini operanti all'estero ma assoggettati al fisco italiano, rappresentati in particolare dal personale assunto in loco nella rete
diplomatico-consolare e negli Istituti italiani di cultura. Sono tuttavia convinto che il problema della detrazione fiscale per carichi di famiglia non possa essere risolto prorogando in
eterno i termini, bensì ancorando la soluzione nella normativa fiscale italiana L'emendamento che avevo presentato con altri colleghi andava in questa direzione anche se in fine, vista la
natura del provvedimento di legge, si è operato di nuovo con la proroga dei termini.
Sul versante dei frontalieri, attraverso un confronto non semplice con il Governo, si è giunti a una proroga della franchigia (parte del reddito esentasse), anche se inferiore a quella già
accordata in precedenza; essa, infatti, scende dagli 8.000 euro vigenti finora a 6.700 euro. La proroga della franchigia è un gesto importante per i lavoratori frontalieri che rappresentano
una grande ricchezza per il nostro Paese, anche in termini di acquisizione di know how che non è stato preso ancora debitamente a cuore. Per completare l'opera, soprattutto ora che siamo in
recessione (anche in Svizzera), occorrerebbe accelerare l'approvazione della legge di modifica sull'assicurazione disoccupazione dei frontalieri, bloccata nella pertinente Commissione in
attesa della relazione tecnica della Ragioneria dello Stato.
Buone notizie anche per la stampa spedita all'estero, giacché le imprese iscritte al Registro degli Operatori di Comunicazione (vedi il sito dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
www.agcom.it) possono accedere alle tariffe riservate per la spedizione dei quotidiani e periodici, rispettando i limiti indicati nell'art. 2 del Decreto Legge n. 353/03 convertito e
integrato dalla Legge n. 46 del 27/2/04, come modificata dal Decreto Legge del 1 ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazione in legge n. 222 del 29 novembre 2007, Gazzetta Ufficiale n.
279 del 20 novembre 2007. Pertanto potranno accedere alle agevolazioni anche le associazioni e organizzazioni senza fini di lucro.
Infine, gli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2015; infatti, adesso, stante la legge 238/2010, tali incentivi - consistenti
nella riduzione del prelievo Irpef o Ires - erano godibili fino al 31 dicembre 2013. Inoltre, la spettanza di tali benefici è estesa a chi possiede i requisiti di legge a partire dalla data
del 20 gennaio 2009.
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Dall’ICI all’IMU, detrazioni non possibili per gli italiani all’estero?
La manovra “Salva Italia” approvata lo scorso mese di dicembre ha reintrodotto la tassa sulla prima casa rendendo effettiva, con due anni di anticipo e in veste sperimentale rispetto a
quella delineata nel decreto istitutivo del federalismo comunale (Dlgs 23/2011), la nuova Imposta Municipale Unica (IMU) che sostituisce sia l'Irpef sui redditi fondiari delle seconde case,
sia l'ICI, introdotta nel 1992. Per ottenere il pareggio di bilancio nel 2013 è stata dunque reintrodotta un'imposta sicuramente impopolare, che colpisce moltissime famiglie giacché in
Italia la percentuale di proprietari della casa di propria abitazione sfiora l'80 per cento.
Le aliquote IMU possono essere fissate da ciascun Comune aumentando o diminuendo l'aliquota ordinaria, secondo lo schema riportato di seguito.
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Aliquota ordinaria
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Variabilità
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Minimo-massimo
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Prima casa
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0,4%
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±0,2%
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0,2%-0,6%
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Altre proprietà
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0,76%
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±0,3%
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0,46%-1,06%
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Rispetto alla vecchia ICI rimangono invariate le regole di pagamento per cui la prima rata dovrà essere versata il 18 giugno 2012 mentre il saldo dovrà essere versato il 17 dicembre 2012
tramite il modello F24, unica possibilità di versamento ammessa. L'IMU interessa i proprietari sia di immobili residenziali, sia di immobili commerciali. Con l'IMU torna quindi l'imposta
sulla prima casa, o meglio sull'abitazione principale, che dal 2008 era stata esentata dal pagamento dell'ICI.
Per abitazione principale s'intende “l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede
anagraficamente” e per quanto concerne l'IMU a cui essa è assoggettabile, la legge “Salva Italia” ha stabilito che è possibile beneficiare di una detrazione fissa di 200 euro, più 50 euro
per ciascun figlio (fino a 26 anni d'età) che compone la famiglia, purché dimorante abitualmente e residente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'IMU sulla prima casa
andrà a totale vantaggio delle casse comunali, mentre sugli altri immobili sarà ripartito al 50 per cento tra comuni e Stato
Le nuove norme introdotte in materia di abitazione hanno sollevato immediatamente numerosi interrogativi per quanto concerne gli italiani residenti all'estero, proprietari di una casa in
Italia non locata e adibita esclusivamente a uso proprio. I dubbi interpretativi nascono dal fatto che ai sensi dell'art. 1, comma 4-ter, della legge 16-1993 le predette abitazioni dei
cittadini italiani residenti oltre frontiera erano equiparate a quelle degli italiani residenti in Patria e quindi avevano l'aliquota agevolata, secondo il regolamento dei comuni
interessati.
Il beneficio fissato dalle nuove norme in materia di IMU non sembra accordabile ai cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, poiché l'aliquota per la prima casa si
applica solo a chi ha la residenza anagrafica nell'abitazione, mentre in caso contrario si applica l'aliquota per le seconde case che è dello 0,76%. Ciò non esclude che i comuni, nel
redigere il regolamento IMU, possano prevedere agevolazioni per le case degli italiani residenti all'estero, per cui è consigliabile rivolgersi al comune dove si trova l'immobile per avere
chiarimenti al riguardo.
Inoltre vi è da rilevare che la casa concessa in uso gratuito a parenti, a differenza dell'ICI, non è considerata abitazione principale, mentre per chi ha case in affitto, è previsto un
dimezzamento dell'aliquota ordinaria, ma solo dal 2015.
Per gli immobili posseduti all'estero da persone fisiche residenti in Italia si applica l'IMU con aliquota dello 0,76% sul valore degli immobili, costituito dal costo di acquisto come da
atto notarile o, in mancanza di questo, dal valore di mercato. Da tale valore, calcolato nei termini dello 0,76% del valore catastale ottenuto moltiplicando per 160 la rendita rivalutata
del 5%, si detrae l'imposta patrimoniale pagata all'estero. Mentre per gli immobili posseduti all'estero da persone fisiche residenti all'estero l'imposta non è dovuta.