5 Octobre 2011
ROYAL MONACO RIVIERA WEB MAGAZINE
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SENTENZA STORICA.
La Corte di giustizia UE
rivoluziona i diritti tv:
possibile seguire gli eventi
calcistici con una scheda
di decodificazione di altri Stati
membri e a basso prezzo.
Decoder senza frontiere.
La proprietaria di un piccolo pub di Portsmouth, in Gran Bretagna, ha vinto una battaglia legale che rivoluziona il sistema dei diritti per la diffusione
delle partite di calcio in Europa. È anche la fine del «contrabbando» delle schede tra appassionati di calcio: i privati infatti hanno diritto a comprare l'abbonamento di una qualunque emittente
satellitare indipendentemente dal loro luogo di residenza in Europa. Per i giudici europei, il sistema che vieta ai telespettatori di seguire le partite con una scheda di decodificazione di altri
Stati membri è contrario alla “libera prestazione dei servizi” e alla concorrenza nell’Unione. CAMIGLIERI: A RISCHIO la VENDITA di DIRITTI all’ESTERO. GUERRA dei DECODER: POTREBBERO MANCARE 80
MLN. RICADUTE anche sulle OLIMPIADI di Londra.
di Fulvio Sarzana di S. Ippolito
Roma, 4 ottobre 2011. Con una sentenza che è possibile definire storica, la Corte di giustizia dell’Ue ha accolto il ricorso di Karen Murphy, condannata a una multa di 8mila sterline (9.300 euro) per aver trasmesso nel suo locale gli incontri del campionato inglese con una scheda e un decoder di una pay-tv greca. Per i giudici europei, il sistema che vieta ai telespettatori di seguire le partite con una scheda di decodificazione in altri Stati membri è contrario alla “libera prestazione dei servizi” e alla concorrenza nell’Unione.
Tanto piu’ che, ha aggiunto la Corte, la Premier League non puo’ reclamare alcun diritto d’autore sugli incontri calcistici, che non possono essere considerati alla stregua di “creazioni intellettuali”.
Il principio potrebbe essere “devastante” per il sistema di esclusive territoriali messo in piedi dalla maggiore emittente televisiva satellitare italiana a suon di milioni di euro e appare in grado di mettere in crisi il florido mercato dei diritti tv sulle partite di calcio nostrane.
Ma la sentenza appare in grado di avere ricadute anche nella trasmissioni di partite via internet per vari ordini di motivi:
1) la sentenza dichiara espressamente che gli eventi sportivi non costituiscono creazione intellettuale e, laddove invece inquadrati dalla normativa nazionale nel sistema dei diritti di proprietà intellettuale, non possono essere oggetto di limitazioni di utilizzo da parte del titolare di diritti ( sia esso la Lega Calcio ovvero l’emittente satellitare) su base territoriale, con il pretesto della giusta remunerazione dei titolari dei diritti.
Il dictum della Corte porta come conseguenza a mio modesto avviso, che se io acquisto su internet una partita ad un prezzo di dieci volte inferiore da una piattaforma greca (analogamente a quanto previsto dalla Corte in relazione alle schede da inserire nel decoder) posso tranquillamente godermi lo spettacolo in lingua greca e ad un prezzo molto più basso.
Il principio della libera circolazione dei servizi deve valere infatti in un pub inglese come sulla rete.
2) Il provvedimento dovrebbe portare con sé anche le conseguenze che i diritti tv delle partite (su internet come nel mondo tradizionale) si potranno diversificare a seconda della lingua e dell’audience, rispettando però i principi di libera circolazione dei servizi e i principi della libera concorrenza tra emittenti non più solo nazionali ma anche transnazionali.
Ci sarà probabilmente una parcellizzazione dei diritti di trasmissione degli eventi con un calo del valore dell’esclusiva nazionale che probabilmente non sarà più praticabile.
L’emittente satellitare quasi-monopolista avrà sicuramente qualche problema in più rispetto al passato.
3) I procedimenti penali pendenti in Italia nei confronti dei portali che ritrasmettono partite di calcio provenienti da portali europei che le hanno legittimante acquistate (se le partite vengono acquistate dagli utenti dallo stesso portale che le ha legittimante acquisite) dovrebbero tenere conto dei principi della sentenza europea ( tra l’altro uno dei procedimenti intentati era proprio di natura penale). Il comportamento di chi consente ai cittadini dell’Unione di avvalersi su internet di un evento sportivo a minor prezzo rispetto a quanto venduto dall’emittente satellitare nazionale non dovrebbe essere più considerato un illecito, come invece ( in relazione ad eventi sportivi trasmessi da canali televisivi cinesi su internet) è accaduto –e accade ancora- al giorno d’oggi in diversi procedimenti penali sparsi all’interno del territorio italiano.
4) La sentenza, a mio avviso, avrà le stesse ricadute in tema di libera circolazione dei servizi del famoso caso Bosman.
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Studio Legale Roma Sarzana & Associati