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 ROYAL MONACO RIVIERA      ISSN 2057-5076

GOVERNO MONTI. Pronto il Decreto legge sulle liberalizzazioni

 

 

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GOVERNO MONTI.
Pronto il Decreto legge
sulle liberalizzazioni:
abolite le tariffe minime
e massime. La pratica
nelle Università
equiparata alla tradizionale
negli studi e nelle redazioni.

Roma, 18 gennaio 2012. Il Governo Monti assesta  un durissimo colpo alle prerogative  degli Ordini professionali. La bozza del decreto legge (dl) sulle liberalizzazioni (107 pagina, 44 articoli) è pronta (il testo è in http://media2.corriere.it/corriere/pdf/2012/LIBERALIZZAZIONI-17-01-2012.pdf).  Quattro (10, 11, 12 e 13) sono gli articoli dedicati alle professioni:


a) Sono abrogate tutte le tariffe professionali, sia minime sia massime.


b) Tutti i professionisti concordano in forma scritta con il cliente il preventivo per la prestazione richiesta. La redazione del preventivo è un obbligo deontologico e l’inottemperanza costituisce illecito disciplinare.


Sono esclusi però medici e professioni sanitarie. La norma mira a rendere libera la contrattazione tra il professionista e il cliente per quanto riguarda la determinazione del compenso dovuto. Nell’atto di determinazione del preventivo il professionista indica l’esistenza di una copertura assicurativa, se stipulata, per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale, la sua durata e il suo massimale.


c) I giudici decideranno le controversie sugli onorari dei professionisti senza sentire il parere dell’Ordine professionale (al quale il professionista appartiene) ma “secondo equità”.


d) “Le università possono prevedere nei rispettivi statuti e regolamenti che il tirocinio ovvero la pratica, finalizzati all’iscrizione negli albi professionali, siano svolti nell’ultimo biennio di studi per il conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale; il tirocinio ovvero la pratica così svolti sono equiparati a ogni effetto di legge a quelli previsti nelle singole leggi professionali per l’iscrizione negli albi. Sono esclusi dalla presente disposizione i tirocini per l’esercizio delle professioni mediche o sanitarie. Resta ferma la durata massima dei tirocini (18 mesi) prevista dall’articolo 33, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.


e) Estensione ai liberi professionisti della possibilità partecipare al patrimonio dei confidi. Il Confidi è un consorzio i garanzia collettiva dei fidi che svolge attività di prestazione di garanzie per agevolare le imprese nell'accesso ai finanziamenti, a breve medio e lungo termine, destinati allo sviluppo delle attività economiche e produttive.


Al Governo, però, è mancato il  coraggio di introdurre la laurea abilitante: l’esame di laurea che assorbe l’esame di stato di cui all’atrt. 33, V comma, della Costituzione. E’ un buon risultato, comunque, quello che elimina il praticantato tradizionale svolto, dopo la laurea, negli studi o nelle redazioni.


§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§


Ecco i testi degli articoli  che riguardano le professioni.


CAPO III. SERVIZI PROFESSIONALI


Art. 10. (Disposizioni sulle tariffe professionali)


1. Sono abrogate tutte le tariffe professionali, sia minime sia massime, comprese quelle di cui al capo V, titolo III, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.


2. Al primo comma dell’articolo 2233 del codice civile, sono apportate le seguenti


modificazioni:


a) le parole “le tariffe o” sono soppresse;


b) le parole “sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista


appartiene.” sono sostituite dalle seguenti “secondo equità.” .


3. Al primo comma dell’articolo 636 del codice procedura civile, le parole da “e corredata da” fino a “in base a tariffe obbligatorie” sono soppresse.


4. Alla legge 16 febbraio 1913, n.89 sono apportate le seguenti modificazioni:


a) il comma 2 dell’articolo 74 è soppresso;


b) all’articolo 79: la parola “379” è sostituita dalla parola “636”; le parole da “al pretore” fino a “competenza per valore” sono sostituite dalle seguenti: “al giudice competente che decide ai sensi dell’articolo 2233 del codice civile”; l’ultimo periodo è soppresso.


RELAZIONE ILLUSTRATIVA


La norma mira a rendere libera la contrattazione tra il professionista e il cliente per quanto riguarda la determinazione del compenso dovuto. A tal fine si procede all’eliminazione delle tariffe professionali. Il sistema che viene implementato si caratterizza per la minor presenza di vincoli nella messa a punto del programma negoziale e, conseguentemente, favorisce lo sviluppo della concorrenza tra i professionisti con l’effetto di avvantaggiare il fruitore della prestazione.


L’articolo prevede, anzitutto, l’abrogazione di tutte le tariffe professionali, sia minime sia massime, comprese quelle concernenti la determinazione degli onorari dovuti per l’opera professionale dei notai.


Viene pertanto modificato l’articolo 2233 del codice civile che regola la determinazione giudiziale del compenso per le attività svolte dal professionista. In particolare il primo comma prevede la soppressione del riferimento alle tariffe professionali e stabilisce che il giudice, nel caso in cui il compenso non possa essere determinato secondo gli usi, decide secondo equità e non più previa acquisizione del parere dell’ordine professionale a cui appartiene il professionista.


Il terzo comma interviene sull’articolo 636 del codice di procedura civile che disciplina la domanda di decreto ingiuntivo finalizzata ad ottenere il pagamento di quanto dovuto in base alla parcella delle spese e prestazioni. Alla luce delle innovazioni, si procede alla abrogazione di quella parte del testo che fa riferimento all’onere di corredare la domanda con il parere della competente associazione professionale. Viene inoltre abrogato l’ultimo periodo del primo comma ove è previsto che “Il parere non occorre se l’ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie”.


Il quarto comma prevede due modifiche alla legge n. 89 del 1913, Ordinamento del notariato e degli archivi notarili, che riguardano il ricorso al procedimento di ingiunzione per la tutela del credito da onorari per prestazioni professionali. Si tratta della sostituzione del riferimento all’articolo 379 del codice di procedura civile con quello, attualmente corretto, all’articolo 636 del codice di procedura civile del 1942, nonché, con riguardo all’individuazione dell’autorità alla quale deve essere presentata la nota degli onorari, della sostituzione del riferimento “al pretore del mandamento in cui è l'ufficio, o al presidente del tribunale da cui dipende la sede del Consiglio notarile, giusta le norme di competenza per valore” quello “al giudice competente che decide ai sensi dell’articolo 2233 del codice civile”. Viene, infine, soppresso il riferimento alla previa liquidazione e approvazione della nota da parte del presidente del Consiglio notarile o di una Commissione delegata dal Consiglio stesso.


............ 


Art. 11 (Obbligo di comunicazione del preventivo)


1. Tutti i professionisti concordano in forma scritta con il cliente il preventivo per la


prestazione richiesta. La redazione del preventivo è un obbligo deontologico e l’inottemperanza costituisce illecito disciplinare.


2. Nell’atto di determinazione del preventivo il professionista indica l’esistenza di una copertura assicurativa, se stipulata, per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale, la sua durata e il suo massimale.


3. Il presente articolo non si applica all’esercizio delle professioni reso nell’ambito del servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione con lo stesso.


4. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente


decreto legge i codici deontologici si adeguano alle previsioni del presente articolo.


RELAZIONE ILLUSTRATIVA


La norma si colloca nella prospettiva tracciata dalla eliminazione delle tariffe professionali ed è finalizzata ad accrescere il grado di trasparenza, certezza e affidabilità del rapporto contrattuale sotto il profilo economico. L’obbligo di comunicazione del preventivo accresce la consapevolezza del consumatore che pattuisce il compenso per l’opera intellettuale del professionista e consente una migliore scelta nell’ambito del mercato concorrenziale. Si tratta, d’altra parte, di una soluzione che intensifica gli obblighi di informazione a carico del professionista, assecondando una tendenza già ampiamente affermatasi in ambito comunitario e nazionale.


L’articolo prevede l’obbligo per tutti i professionisti di concordare per iscritto con il cliente il preventivo per la prestazione professionale. Si tratta di un obbligo deontologico la cui violazione costituisce illecito disciplinare.


Si prevede, inoltre, che il professionista debba obbligatoriamente informare il cliente dell’esistenza di una copertura assicurativa, della durata della stessa e del massimale, a garanzia della propria capacità di far fronte agli obblighi risarcitori derivanti da eventuali danni cagionati nell’esercizio dell’attività professionale.


Il terzo comma esclude dall’applicabilità del nuovo regime le attività professionali esercitate nell’ambito del SSN o in rapporto di convenzione con esso.


Infine si stabilisce che entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, i codici deontologici dovranno procedere agli opportuni adeguamenti.


......................... 


Art. 12 (Accesso dei giovani all’esercizio delle professioni)


1. All’articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n.168, dopo il comma 3, è inserito il seguente:


“3 bis. Le università possono prevedere nei rispettivi statuti e regolamenti che il tirocinio ovvero la pratica, finalizzati all’iscrizione negli albi professionali, siano svolti nell’ultimo biennio di studi per il conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale; il tirocinio ovvero la pratica così svolti sono equiparati a ogni effetto di legge a quelli previsti nelle singole leggi professionali per l’iscrizione negli albi. Sono esclusi dalla presente disposizione i tirocini per l’esercizio delle professioni mediche o sanitarie.


Resta ferma la durata massima (18 mesi, ndr) dei tirocini prevista dall’articolo 33, comma 2 del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.


Relazione illustrativa


Allo scopo di facilitare l'accesso al mercato del lavoro dei giovani, è opportuno prevedere la possibilità di svolgere i tirocini, ove richiesti, già durante gli ultimi anni del corso di laurea. In tal modo, l'indispensabile garanzia nella qualità nella formazione professionale viene utilmente coniugata con l'esigenza di non far gravare sulle famiglie per troppo tempo il costo della preparazione e, quindi, di estendere effettivamente la platea dei soggetti che possono ambire a svolgere un'attività professionale, indipendentemente dall'agiatezza o dalle tradizioni familiari.


Non va dimenticato che in tutti i settori sono proprio i nuovi entranti che promuovono l'innovazione. Inoltre, la misura favorisce il collegamento tra l'università e il mondo del lavoro,e delle professioni in particolare, con prevedibili effetti sinergici


La norma introduce, pertanto, tra le disposizioni di principio di carattere organizzativo che disciplinano l’autonomia delle università, la possibilità di prevedere, nei rispettivi statuti e regolamenti, che lo studente possa svolgere il tirocinio ovvero la pratica, finalizzati all’iscrizione negli albi professionali, nel corso dell’ultimo biennio di studi per il conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale. Il tirocinio o la pratica sono equiparati, a ogni effetto di legge a quelli previsti per l’iscrizione agli albi professionali. Non rientrano nella disposizione i tirocini per l’esercizio delle professioni mediche o sanitarie.


................... 


Art. 13 (Estensione ai liberi professionisti della possibilità partecipare al patrimonio dei confidi)


1. All’articolo 39, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: “le piccole e medie imprese socie” inserire le parole: “e i liberi professionisti soci”.


Relazione illustrativa


Com’è noto il comma 7, dell’articolo 39 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 ha previsto che al capitale sociale dei confidi e delle banche che in base al loro statuto esercitano prevalentemente l’attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci possano partecipare, anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati purché le medie e piccole imprese socie continuino a disporre della maggioranza assoluta dei voti esercitabili in assemblea e la nomina dei membri degli organi di gestione e di supervisione strategica sia riservata all’assemblea.


La disposizione richiamata, che è finalizzata ad aumentare il grado di patrimonializzazione dei soggetti che svolgono l’attività di garanzia collettiva dei fidi nei confronti delle piccole e medie imprese socie, è ora integrata con la previsione della possibilità anche per i liberi professionisti di poter partecipare al capitale sociale con i medesimi limiti societari previsti per i predetti enti ed imprese.

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