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 ROYAL MONACO RIVIERA      ISSN 2057-5076

Operazione Red e verifica delle posizioni reddituali dei pensionati anche all'estero

 

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  IL PRIMO WEB MAGAZINE AL MONDO DI MONACO DIVENUTO CARTACEO.

       

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11 ottobre 2012 - l'On. Franco NARDUCCI ci comunica:
Operazione Red e verifica delle posizioni reddituali dei pensionati anche all'estero

L'INPS che ha provveduto al ricalcolo delle pensioni, a seguito della verifica dei redditi del 2009 e del 2010 sarà di nuovo chiamato a spiegare, o a cercare di farlo il meglio possibile, le ragioni del ricalcolo agli anziani connazionali emigrati. Questi ultimi, dal canto loro, sono di nuovo chiamati ad orientarsi tra le tante comunicazioni che giungono dall'Italia, e dall'Istituto di previdenza in particolare, e a far quadrare i conti con le pensioni “ricalcolate”.
Dopo le accese polemiche sorte in particolare con il pagamento all'estero e al ricalcolo delle pensioni dei cittadini italiani emigrati in base alle dichiarazioni reddituali che ormai l'INPS esige annualmente, con questo contributo cerco di far chiarezza almeno sotto il profilo della norma.
L'ordinamento pensionistico italiano prevede la concessione sia di prestazioni a carattere assistenziale sia di benefici economici sui trattamenti pensionistici il cui riconoscimento è subordinato all'importo dei redditi del titolare della prestazione, del coniuge e, in alcuni casi, anche dei figli.
L'art. 13, comma 2, della Legge 30 dicembre 1991, obbliga l'Inps:

  • alla verifica annuale delle situazioni reddituali dei pensionati che incidono sul diritto o sulla misura delle prestazioni pensionistiche;
  • al recupero, entro l'anno successivo, di quanto eventualmente pagato in eccedenza.

L'art. 49, comma 1, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 stabilisce che i redditi prodotti all'estero, comunque rilevanti per la verifica dei requisiti reddituali come se fossero prodotti in Italia, devono essere accertati sulla base delle certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera.
Le tipologie di reddito (compresi in alcuni casi anche quello del coniuge e perfino dei figli) influenti sul diritto alla prestazione sono individuate col termine “rilevanze”.
Le "rilevanze " costituiscono, in altre parole, il motivo per il quale un certo tipo di reddito incide sulla prestazione. Dunque il reddito “rilevante” è quel particolare tipo di reddito (es. reddito da lavoro, reddito da partecipazione, reddito della casa di abitazione, etc.) di cui la legge indica si debba tener conto in presenza di una determinata prestazione.
Una stessa prestazione può essere soggetta a condizioni di reddito per motivi diversi: ad esempio una pensione ai superstiti integrata al minimo, su cui sono corrisposti maggiorazione sociale, incremento della maggiorazione sociale e trattamenti di famiglia è una prestazione soggetta a più rilevanze.
Ogni rilevanza corrisponde a determinate tipologie di reddito: alcune rilevanze interessano più prestazioni, alcune interessano solo determinate prestazioni.
Come riportato nel messaggio Inps n. 013657 del 21/08/2012, l'Istituto ha provveduto a ricostituire le pensioni per le quali risultano pervenute le dichiarazioni reddituali REDEST relative all'anno 2010, nonché quelle relative all'anno 2009 pervenute in seguito all'invio del sollecito annunciato con messaggio n. 18295 del 26/09/2011.
La lavorazione ha riguardato tutte le dichiarazioni reddituali pervenute entro il 28 febbraio 2012.

  • il tasso di cambio utilizzato per la conversione in euro dei redditi espressi in valuta estera, è quello applicabile a dicembre dell'anno cui si riferisce il reddito.
  • il ricalcolo della pensione è stato effettuato con data fine calcolo arretrati al 31 agosto 2012.
  • la rata di pensione viene posta in pagamento nell' importo aggiornato a partire dal mese di settembre 2012.
  • la decorrenza di calcolo degli arretrati è 01/2009 ovvero 01/2010, in funzione del reddito pervenuto più remoto, salvo i casi di decorrenza originaria della pensione compresa negli anni oggetto di verifica.
  • i conguagli a credito di importo fino a 500,00 euro sono stati memorizzati in archivio conguagli come “validati” a condizione che non siano memorizzati per la stessa pensione conguagli a debito derivanti da precedenti ricostituzioni. I conguagli validati sono posti in pagamento con la rata di settembre 2012.
  • come di consueto, la procedura ha provveduto, all'atto della validazione automatica, anche alla determinazione delle nuove ritenute IRPEF.
  • gli arretrati di importo superiore a 500,00 euro ovvero inferiore a tale importo nei casi in cui siano presenti precedenti ricostituzioni a debito del pensionato sono stati memorizzati nell'archivio conguagli come “da definire”.

Per quanto riguarda il ricalcolo delle pensioni con conguaglio a debito:
- il ricalcolo è stato effettuato con fine calcolo arretrati 31 agosto 2012.

  • la rata di pensione aggiornata viene posta in pagamento a partire dal mese di settembre 2012.
  • nei casi previsti per l'attivazione del piano di recupero centralizzato, la prima trattenuta decorre dalla rata di novembre 2012.

Nel caso in cui i nuovi dati reddituali e di aggiornamento pro-rata estero non abbiano comportato
conguagli per i periodi precedenti, né variazioni sull'importo corrente di pensione, le procedure hanno provveduto al solo aggiornamento del data base delle pensioni.
Come per le altre campagne red estero, è stato predisposto il mod. TE08, consultabile dai Patronati tramite la procedura di trasmissione online.
Ai pensionati verrà inviata apposita comunicazione differenziata in relazione all'esito della
elaborazione:
- Conguaglio a credito validato (C1)
- Conguaglio a credito demandato alla gestione della Sede (C2)
- Conguaglio a debito con piano di recupero centrale (D1)
- Conguaglio a debito demandato alla gestione della Sede (D2)

 

Disoccupazione frontalieri italiani in Svizzera: Narducci chiede l’intervento del Ministro Fornero

L'INPS non corrisponde più frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati il pagamento delle indennità speciali di disoccupazione frontalieri ai sensi della legge n. 147/97.

La crisi economica fa sentire i suoi effetti anche sulla Svizzera e non risparmia i lavoratori frontalieri, i meno tutelati quando cadono in disoccupazione visto che non possono accedere al sostegno dell'assicurazione disoccupazione vigente in Svizzera. Per questa ragione il Parlamento italiano emanò una legge specifica, la n.147 del 5 giugno 1997, alimentata con le somme inviate dalla Confederazione elvetica in base all'accordo bilaterale del 1978 fra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri.
Tale legge affida all'INPS la gestione fuori bilancio delle risorse retrocesse dalla Svizzera - prelevate sui salari dei nostri connazionali frontalieri – e la corresponsione delle indennità di disoccupazione, nella misura di quanto stabilito dal Governo.
In attuazione degli accordi bilaterali sottoscritti tra l'Unione Europea e la Svizzera in materia di libera circolazione delle persone e coordinamento delle assicurazioni sociali, l'Accordo bilaterale del 1978 ha terminato di produrre effetti dal 1 luglio 2009, mentre nel 2011 sono state retrocesse le ultime somme al fondo in gestione separata INPS che contemplava pertanto una dotazione di circa 300 milioni di euro. A tal proposito giova ricordare che il tesoretto accumulato dall'INPS in tutti questi anni è il frutto delle trattenute salariali sul lavoro dei frontalieri, nonché il dettato della legge n. 147/97 dove si sancisce che le somme provenienti dalla Svizzera devono essere utilizzate in favore dei frontalieri fino ad esaurimento. In tal senso si sono pronunciati i Governi precedenti, in risposta a interrogazioni presentate dai Parlamentari e tale obbligo è stato ribadito nel testo unificato di modifica alla legge n. 147/97,  recentemente approvato dalla Camera ed ora all'esame del Senato.
Pertanto la decisione assunta dall'INPS di Como e Varese di erogare ai frontalieri, caduti in disoccupazione non per colpa propria, l'indennità di disoccupazione ordinaria prevista dalla legislazione italiana anziché il trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla legge n. 147/1997, oltre a penalizzare pesantemente questi lavoratori e lavoratrici, risulta essere contraria alla legge vigente e alle sue modifiche già approvate in un ramo del Parlamento.
Il fondo istituito presso l'INPS per la gestione separata del trattamento di disoccupazione dei frontalieri italiani in Svizzera è il frutto del loro lavoro e bisogna dunque respingere ogni tentativo di stornare nel calderone del bilancio generale dell'INPS le risorse di cui è dotato il fondo stesso. I frontalieri hanno contribuito alla crescita del nostro Paese portando ricchezza nei Comuni di confine, sarebbe profondamente ingiusto non riconoscere loro quanto dovuto e un errore gravissimo deprimere ulteriormente i consumi in quelle aree di frontiera, confrontate con tanti problemi di difficile soluzione.
Per questa ragione l'on. Franco Narducci dopo aver presentato, assieme ai colleghi Chiara Braga, Daniele Marantelli, Lucia Codurelli e Cesare Damiano, già ministro del Lavoro, una interrogazione urgente in Commissione Lavoro sul trattamento di disoccupazione dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera ha inviato una lettera al Ministro Fornero, anche a nome degli altri colleghi firmatari dell'interrogazione, chiedendole di intervenire al più presto affinché le sedi INPS delle zone di frontiera con la Svizzera continuino a pagare le indennità di disoccupazione dei frontalieri secondo quanto stabilito dalla legge e cioè attingendo al fondo creato a norma della legge 147/97, fino ad esaurimento.
 

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