11 Octobre 2012
IL PRIMO WEB MAGAZINE AL MONDO DI MONACO DIVENUTO CARTACEO.
IN PAGINA WEB AMBASCIATA D'ITALIA NEL PRINCIPATO DI MONACO
►http://www.ambprincipatomonaco.esteri.it/Ambasciata_Monaco/
L'INPS che ha provveduto al ricalcolo delle pensioni, a seguito della verifica dei redditi del 2009 e del 2010 sarà di nuovo chiamato a spiegare, o a cercare di farlo il meglio possibile, le
ragioni del ricalcolo agli anziani connazionali emigrati. Questi ultimi, dal canto loro, sono di nuovo chiamati ad orientarsi tra le tante comunicazioni che giungono dall'Italia, e dall'Istituto
di previdenza in particolare, e a far quadrare i conti con le pensioni “ricalcolate”.
Dopo le accese polemiche sorte in particolare con il pagamento all'estero e al ricalcolo delle pensioni dei cittadini italiani emigrati in base alle dichiarazioni reddituali che ormai l'INPS
esige annualmente, con questo contributo cerco di far chiarezza almeno sotto il profilo della norma.
L'ordinamento pensionistico italiano prevede la concessione sia di prestazioni a carattere assistenziale sia di benefici economici sui trattamenti pensionistici il cui riconoscimento è
subordinato all'importo dei redditi del titolare della prestazione, del coniuge e, in alcuni casi, anche dei figli.
L'art. 13, comma 2, della Legge 30 dicembre 1991, obbliga l'Inps:
L'art. 49, comma 1, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 stabilisce che i redditi prodotti all'estero, comunque rilevanti per la verifica dei requisiti reddituali come se fossero prodotti in
Italia, devono essere accertati sulla base delle certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera.
Le tipologie di reddito (compresi in alcuni casi anche quello del coniuge e perfino dei figli) influenti sul diritto alla prestazione sono individuate col termine “rilevanze”.
Le "rilevanze " costituiscono, in altre parole, il motivo per il quale un certo tipo di reddito incide sulla prestazione. Dunque il reddito “rilevante” è quel particolare tipo di reddito (es.
reddito da lavoro, reddito da partecipazione, reddito della casa di abitazione, etc.) di cui la legge indica si debba tener conto in presenza di una determinata prestazione.
Una stessa prestazione può essere soggetta a condizioni di reddito per motivi diversi: ad esempio una pensione ai superstiti integrata al minimo, su cui sono corrisposti maggiorazione sociale,
incremento della maggiorazione sociale e trattamenti di famiglia è una prestazione soggetta a più rilevanze.
Ogni rilevanza corrisponde a determinate tipologie di reddito: alcune rilevanze interessano più prestazioni, alcune interessano solo determinate prestazioni.
Come riportato nel messaggio Inps n. 013657 del 21/08/2012, l'Istituto ha provveduto a ricostituire le pensioni per le quali risultano pervenute le dichiarazioni reddituali
REDEST relative all'anno 2010, nonché quelle relative all'anno 2009 pervenute in seguito all'invio del sollecito annunciato con messaggio n. 18295 del 26/09/2011.
La lavorazione ha riguardato tutte le dichiarazioni reddituali pervenute entro il 28 febbraio 2012.
Per quanto riguarda il ricalcolo delle pensioni con conguaglio a debito:
- il ricalcolo è stato effettuato con fine calcolo arretrati 31 agosto 2012.
Nel caso in cui i nuovi dati reddituali e di aggiornamento pro-rata estero non abbiano comportato
conguagli per i periodi precedenti, né variazioni sull'importo corrente di pensione, le procedure hanno provveduto al solo aggiornamento del data base delle pensioni.
Come per le altre campagne red estero, è stato predisposto il mod. TE08, consultabile dai Patronati tramite la procedura di trasmissione online.
Ai pensionati verrà inviata apposita comunicazione differenziata in relazione all'esito della
elaborazione:
- Conguaglio a credito validato (C1)
- Conguaglio a credito demandato alla gestione della Sede (C2)
- Conguaglio a debito con piano di recupero centrale (D1)
- Conguaglio a debito demandato alla gestione della Sede (D2)
L'INPS non corrisponde più frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati il pagamento delle indennità speciali di disoccupazione frontalieri ai sensi della legge n. 147/97.
La crisi economica fa sentire i suoi effetti anche sulla Svizzera e non risparmia i lavoratori frontalieri, i meno tutelati quando cadono in disoccupazione visto che non possono accedere al
sostegno dell'assicurazione disoccupazione vigente in Svizzera. Per questa ragione il Parlamento italiano emanò una legge specifica, la n.147 del 5 giugno 1997, alimentata con le somme inviate
dalla Confederazione elvetica in base all'accordo bilaterale del 1978 fra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori
frontalieri.
Tale legge affida all'INPS la gestione fuori bilancio delle risorse retrocesse dalla Svizzera - prelevate sui salari dei nostri connazionali frontalieri – e la corresponsione delle indennità di
disoccupazione, nella misura di quanto stabilito dal Governo.
In attuazione degli accordi bilaterali sottoscritti tra l'Unione Europea e la Svizzera in materia di libera circolazione delle persone e coordinamento delle assicurazioni sociali, l'Accordo
bilaterale del 1978 ha terminato di produrre effetti dal 1 luglio 2009, mentre nel 2011 sono state retrocesse le ultime somme al fondo in gestione separata INPS che contemplava pertanto una
dotazione di circa 300 milioni di euro. A tal proposito giova ricordare che il tesoretto accumulato dall'INPS in tutti questi anni è il frutto delle trattenute salariali sul lavoro dei
frontalieri, nonché il dettato della legge n. 147/97 dove si sancisce che le somme provenienti dalla Svizzera devono essere utilizzate in favore dei frontalieri fino ad esaurimento. In tal
senso si sono pronunciati i Governi precedenti, in risposta a interrogazioni presentate dai Parlamentari e tale obbligo è stato ribadito nel testo unificato di modifica alla legge n.
147/97, recentemente approvato dalla Camera ed ora all'esame del Senato.
Pertanto la decisione assunta dall'INPS di Como e Varese di erogare ai frontalieri, caduti in disoccupazione non per colpa propria, l'indennità di disoccupazione ordinaria prevista dalla
legislazione italiana anziché il trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla legge n. 147/1997, oltre a penalizzare pesantemente questi lavoratori e lavoratrici, risulta essere
contraria alla legge vigente e alle sue modifiche già approvate in un ramo del Parlamento.
Il fondo istituito presso l'INPS per la gestione separata del trattamento di disoccupazione dei frontalieri italiani in Svizzera è il frutto del loro lavoro e bisogna dunque respingere ogni
tentativo di stornare nel calderone del bilancio generale dell'INPS le risorse di cui è dotato il fondo stesso. I frontalieri hanno contribuito alla crescita del nostro Paese portando ricchezza
nei Comuni di confine, sarebbe profondamente ingiusto non riconoscere loro quanto dovuto e un errore gravissimo deprimere ulteriormente i consumi in quelle aree di frontiera, confrontate con
tanti problemi di difficile soluzione.
Per questa ragione l'on. Franco Narducci dopo aver presentato, assieme ai colleghi Chiara Braga, Daniele Marantelli, Lucia Codurelli e Cesare Damiano, già ministro del Lavoro, una
interrogazione urgente in Commissione Lavoro sul trattamento di disoccupazione dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera ha inviato una lettera al Ministro Fornero, anche a nome degli
altri colleghi firmatari dell'interrogazione, chiedendole di intervenire al più presto affinché le sedi INPS delle zone di frontiera con la Svizzera continuino a pagare le indennità di
disoccupazione dei frontalieri secondo quanto stabilito dalla legge e cioè attingendo al fondo creato a norma della legge 147/97, fino ad esaurimento.